Contatti e Servizio Clienti

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Siamo a tua disposizione per fornirti informazioni e assistenza sulle nostre offerte di luce e gas. Scegli il metodo di contatto che preferisci:

Telefono: +39 02 98112161

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Legale

P.zza A. Diaz, 5 - 20122 Milano

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Operativa

Piazza Matteotti, 12 - 20077 Melegnano (MI)

Point Melegnano

Galleria Roma, 56 - 20077 Melegnano (MI)

Point Vizzolo Predabissi

Piazza Puccini, 4 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI)

Servizio Clienti

Inserisci la tua autolettura gas accedendo alla tua area clienti

Come fare per – FAQ

Una volta trovata la voce di vostro interesse, se necessario, compilate i moduli sotto riportati ed insieme a tutti i documenti richiesti potrete consegnarli direttamente ad uno degli sportelli Gas Più Energie (Melegnano, Via Marconi 15), oppure potrete spedirli per posta ordinaria o tramite mail al seguente indirizzo, clienti@gaspiu.it. Per i contratti inviati per posta, il nostro personale vi contatterà telefonicamente o tramite e-mail per la definizione della pratica.

Per godere dei vantaggi dedicati alle imprese, con relative agevolazioni, seguire i seguenti passaggi:

1- Compilare ed inviare agevolazione Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), modulo R
2- Compilare ed inviare agevolazione imposta di consumo sul gas metano, modulo P

Documenti utili:

 Dichiarazione per agevolazione accisa Gas Metano

 Modulo R – Imposta sul valore aggiunto I.V.A sul Gas Metano

Inviare i seguenti documenti debitamente compilati:

1- autocertificazione da allegare al contratto, modulo C
2- dichiarazione di conformità dell’impianto interno del gas da parte di un idraulico iscritto all’albo
Documenti utili:

 Modulo per il cambio di utilizzo Gas Metano

Per procedere alla disdetta di un contratto tramite subentro diretto, le seguenti procedure sono quelle da seguire:

Cliente uscente:

1- ultima lettura e ultima bolletta pagata
2- fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dell’intestatario del contratto
3- modulo per disdetta, modulo F, compilato e sottoscritto dall’intestatario uscente e dal subentrante

Cliente entrante:

1- fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dell’intestatario del contratto
2- nome del precedente intestatario e numero matricola contatore
3- per usi diversi dall’abitazione è richiesto inoltre copia del certificato di attribuzione della Partita Iva e della C.C.I.A.A., (quest’ultimo con data non anteriore ai 6 mesi
4- dati catastali modulo D

 Modulo di disdetta

 Modulo comunicazione dati catastali

Per procedere alla disdetta di un contratto senza subentro, sono necessarie le seguenti procedure:

1- Inviare unitamente una ultima lettura e ultima bolletta pagata
2- fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dell’intestatario del contratto
3- modulo per disdetta, modulo F, compilato e sottoscritto dall’intestatario uscente

Documenti utili:

 Modulo di disdetta

Documenti comuni per tutte le forniture di gas (fino a 30.000 kcal/h – da 30.000 a 100.000 kcal/h – oltre 100.000 kcal/h)

1- Fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dell’intestatario del contratto
2- Delibera 40/04 dell’AEEG
La delibera 40/04 dell’AEEG prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali. Le modalità di attivazione delle nuove forniture sono descritte nella procedura di attivazione cui fanno riferimento i seguenti allegati: Allegato G Lettera al cliente, per l’illustrazione della procedura d’attivazione, trasmessa con la richiesta di attivazione della fornitura 3- Allegato H (compilazione a cura del cliente)
Conferma della richiesta di attivazione della fornitura del gas; Allegato I (compilazione a cura dell’installatore); Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto; 4- copia della concessione edilizia o autocertificazione modulo D
5- dati catastali modulo D
6- per usi diversi dall’abitazione è richiesto inoltre copia del certificato di attribuzione della Partita Iva e della C.C.I.A.A., (quest’ultimo con data non anteriore ai 6 mesi)

Documenti aggiuntivi per forniture di gas per impianti da 30.000 a 100.000 kcal/h

1- progetto redatto da tecnico abilitato contenente lo schema dell’impianto, disegni planimetrici, relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e dei componenti ed alle misure di sicurezza da adottare
2- eventuale denuncia presentata all’ISPESL

Documenti aggiuntivi per forniture di gas per oltre 100.000 kcal/h

1- copia del progetto presentato ai Vigili del Fuoco con relativo visto e copia della domanda di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)

Documenti utili:

 Allegato G 40
 Allegato H 40
 Allegato I 40
 Autocertificazione concessione edilizia
 Comunicazione dei dati catastali

Documenti necessari per la procedura:

1- fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dell’intestatario del contratto
2- nome del precedente intestatario e numero matricola contatore
3- dati catastali modulo D (se si clicca sulla scritta blu si scarica direttamente il modulo)
4- per usi diversi dall’abitazione è richiesto inoltre copia del certificato di attribuzione della Partita Iva e della C.C.I.A.A., (quest’ultimo con data non anteriore ai 6 mesi

 Comunicazione dei dati catastali

La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale.   

Il regolamento adottato dall’Autorità, pubblicato sul sito www.arera.it pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto. 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Distributore entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura; trascorso tale termine detta documentazione non sarà più accettata dal Distributore con conseguente annullamento della pratica e, di conseguenza, dovrà presentare una nuova richiesta

Come previsto dalla suddetta delibera, le forniamo gli Allegati informativi per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (allegato F40).  Tali allegati le consentiranno di poter conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento o di modifica dell’impianto da lei richiesto.

Inoltre, le forniamo le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG) recentemente aggiornate. Il documento tecnico d’indirizzo e consultazione, può essere esaminato per una corretta attuazione della deliberazione 40/2014.

Tutte le precedenti indicazioni inerenti la precedente deliberazione n. 40 del 2004, restano validi solo per le richieste fino a giugno 2014.

 

 Allegato F40 modifica impianto

 Allegato F40 nuovo allacciamento

 Linee guida

La prescrizione di consumi per periodi anteriori a due anni

Se hai ricevuto una comunicazione da GASPIU’ ENERGIE in merito alla possibilità di usufruire della prescrizione dei consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), per procedere con tale richiesta puoi scaricare il Modulo presentazione Istanza di Prescrizione e inoltrarlo ad uno dei seguenti recapiti:

posta elettronica  PEC@PEC.GASPIUENERGIE.IT

  • posta ordinaria Casella Postale GASPIU’ ENERGIE SRL Piazza Matteotti 12, Melegnano (MI), CAP 20077

Dov’è possibile ottenere tutte le informazioni di dettaglio sul tema della prescrizione?

Contattando il Servizio Clienti di GASPIU’ ENERGIE al numero 02 98112161

 Modulo per la richiesta di prescrizione – DOMESTICI

 Modulo per la richiesta di prescrizione – NON DOMESTICI

Informativa clienti

In questa sezione trovi tutte le informazioni utili per gestire al meglio il tuo rapporto con Gas Più Energie, scegli il tuo argomento di interesse per navigare nelle relative pagine.

Assicurazioni per i clienti finali

Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall’uso di gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto.

Come previsto dalla delibera 484/2020/gas dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  • i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metricubi alle condizioni standard;
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro potete contattare:

il CIG al  numero verde 800 92 92 86 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it
lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800 166 654.

 Modulo di denuncia sinistri

 Polizza Cig

Il Bonus sociale elettrico e gas che sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

Bonus Sociale Gas

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

Chi ne ha diritto?

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico:

  • Tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 9.530 euro (a fronte dell’intervento del Governo con il decreto-legge 29 dicembre 2022 n.197 
  • per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 potranno accedere al bonus tutte le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro).
  • I nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE non superiore a 20.000 euro (innalzato a 30.000 euro nel periodo aprile- dicembre 2023). Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
  • Chi appartiene ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Come richiederlo?

Bonus per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
A partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Per i clienti diretti elettrici e gas l’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato.

Per i clienti indiretti gas il bonus verrà riconosciuto attraverso la corresponsione di quanto dovuto mediante bonifico domiciliato da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata di ARERA.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) (http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm)


Bonus Energia elettrica

Che cos’è?

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Chi ne ha diritto?

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico:

  • Tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 9.530 euro (a fronte dell’intervento del Governo con il decreto-legge 29 dicembre 2022  n.197, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 potranno accedere al bonus tutte le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro).
  • I nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE non superiore a 20.000 euro (innalzato a 30.000 euro nel periodo aprile- dicembre 2023). Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
  • Chi appartiene ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico:

Tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Come richiederlo?

Bonus per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

A partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per i clienti diretti elettrici e gas l’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato.

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata (https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale) di ARERA.

Bonus per disagio fisico (gravi condizioni di salute)

Per accedere al bonus è necessario compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF). La domanda è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a (https://www.arera.it/fileadmin/allegati/bonus_sociali/bonus_per_gravi_condizioni_di_salute/modulo_B.pdf) questa pagina.

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è necessario allegare alla domanda l’apposita certificazione della ASL e copia del documento d’identità.

Per maggiori informazioni contattaci al numero 02 98112161 o scrivi a infogaspiu.it.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) (http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm) o chiama il numero verde 800.166.654

 modulo B

Glossario

Consulta il glossario dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) e la Guida alla lettura della bolletta.

In conformità con la delibera 200/2015/R/COM tutte le bollette emesse dopo il 1 gennaio 2016, avranno una veste grafica rinnovata e un formato di fatturazione più semplice e più chiaro.
In questa sezione è possibile scaricare e consultare il Glossario per l’energia elettrica ed il gas messo a disposizione dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) con lo scopo di chiarire i termini ricorrenti nelle bollette.

 Glossario gas

 Glossario elettricità

 

Standard di qualità

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) ha stabilito degli indicatori di qualità commerciale, che le società di vendita e di distribuzione di energia elettrica e gas, sono tenute a rispettare.

Tali indicatori sono stati suddivisi dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) in due livelli: generali e specifici.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

In questa sezione puoi consultare gli indicatori di qualità commerciale del servizio di vendita (Delibera ARG/com 164/08) e gli indicatori di qualità commerciale del servizio di distribuzione (Delibera 574/2013/R/gas e delibera 646/2015/R/eel)

 link

 

NORMATIVA GAS E ENERGIA ELETTRICA

La liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas è stato un processo che ha portato le aziende e le famiglie a poter scegliere liberamente il proprio fornitore.
L’avvento di tale processo trova origine dall’approvazione di due Direttive europee: la Direttiva 96/92/CE per l’elettricità e la Direttiva 98/30/CE per il gas recepite successivamente nell’ordinamento italiano. Per il Mercato dell’Energia Elettrica, il processo di liberalizzazione è avvenuto grazie al Decreto Legislativo n. 79/1999 (Decreto Bersani) che ha aperto, in prima battuta, il mercato alle aziende (1999) e ai titolari di P.IVA per poi completarsi il 1 luglio 2007 consentendo anche alle famiglie di poter scegliere il proprio fornitore.Tuttavia i clienti che non sceglieranno un nuovo fornitore potranno continuare ad essere serviti godendo di un regime di tutela tariffaria le cui condizioni economiche saranno prestabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ovvero il Servizio di Maggior Tutela.Per il Mercato del Gas, la liberalizzazione è stata definita dal Decreto Legislativo n.164/2000 (Decreto Letta). Tale processo si è completato alla data del 1 gennaio 2003 consentendo ai clienti di scegliere liberamente da quale venditore, e a quali condizioni, comprare il gas.

PER APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA RELATIVA AL MERCATO DEL GAS

Delibera 6/2013/R/com Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni per i servizi di connessione, subentri e volture per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi

PER APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA RELATIVA AL MERCATO DELL’ ENERGIA ELETTRICA

Delibera 6/2013/R/com Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni per i servizi di connessione, subentri e volture per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi

1.Oggetto:
Il presente regolamento disciplina la vendita di gas naturale ai clienti finali.

2.Durata del contratto:
Il contratto di vendita gas-metano ha durata illimitata fatto salvo quanto specificato al punto3.

3. Modalità per il recesso del contratto di fornitura:
I clienti che intendono recedere dal contratto di vendita gas-naturale devono mandare comunicazione all’ società gas o presentandosi a uno degli sportelli o tramite il seguente indirizzo mail: clientiaspiu.it. la quale provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. In mancanza di tale comunicazione essi restano direttamente responsabili verso GaspiuS.r.l. del corrispettivo per consumi di gas, di chi subentra.

4. Divieto di rivendita:
È fatto salo assoluto divieto di rivendita del gas.

5. Diritto di sospensione o di revoca della vendita di gas:
Nei casi di utilizzazione del gas metano per usi diversi da quelli contrattuali è facoltà della gaspiu S.r.l. rescindere il contratto di vendita in qualsiasi tempo e senza alcun preavviso e segnalare all’Azienda distributrice di provvedere alla sospensione della fornitura. Il consumo di gas metano per usi diversi da quelli previsti nel contratto di vendita è vietato ed è perseguibile a norma di legge.

6. Persona a cui viene effettuata la vendita:
La vendita è effettuata alla persona che occupa l’immobile entro il quale il gas deve essere utilizzato a prescindere dal titolo che determina l’occupazione sul rispetto delle norme di cui agli articolo seguenti.

7. Domanda di vendita:
La domanda di vendita deve essere redatta su apposito modulo previsto da gaspiu S.r.l. e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

8. Voltura dell’utenza:
In caso di passaggio del prelievo del gas da una persona ad un’altra, il disdettante e il subentrante devono darne comunicazione a gaspiu S.r.l.. La mancata comunicazione farà considerare abusivo il consumo del gas con tutte le conseguenze di legge. gaspiu S.r.l. provvederà a comunicare all’Azienda distributrice ogni variazione del Cliente.

9. Variazione delle tariffe e del regolamento:
gaspiu S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, previa autorizzazione dell’Autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione al Cliente per mezzo di apposito avviso a domicilio. Nel caso il Cliente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

10. Condizioni di vendita:
Il Cliente all’atto della stipulazione del contratto di vendita del gas-metano versa un deposito cauzionale o una equivalente forma di garanzia che assicuri gaspiu S.r.l. circa l’esatto adempimento degli obblighi da parte del Cliente.

11. Deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto di vendita.

12. Ammontare del deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale verrà così determinato:
b) per Clienti con consumi presunti fino a 500 mc/anno, il deposito cauzionale è pari a € 25,00;
c) per Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, il deposito cauzionale è pari a € 77,00;
d) per Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, l’ammontare del deposito cauzionale è pari ad una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente considerato al netto delle imposte

13. Periodicità di fatturazione per vendita gas metano:
La periodicità di fatturazione viene stabilita da GAS PIÙ tenendo conto dei consumi annui attribuibili al Cliente:
a) per Clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è bimestrale;
b) per Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è bimestrale;
c) per Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è mensile, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori al 90% dei consumi medi mensili

14. Modalità di calcolo dei consumi:
GAS PIÙ S.r.l. si riserva la facoltà di emettere bollette sulla base di consumi presunti stimati sui consumi storici del Cliente. Nel caso di nuovi Clienti la prima fatturazione stimata si effettua sulla base dei consumi che l’esercente ritiene congrui in relazione a quanto dichiarato dal Cliente al momento della richiesta di allacciamento, voltura o subentro alla rete di distribuzione. Gaspiu S.r.l. rende noto ai propri Clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Ogni variazione tariffaria deve essere applicata sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. L’attribuzione dei consumi avviene in base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

15. Pagamento della bolletta:
Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta Il pagamento della bolletta, entro i termini di scadenza, libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

16. Interessi di mora di ritardato o mancato pagamento:
Per pagamenti oltre il termine indicato sulla bolletta sono dovuti all’Azienda interessi di mora così determinati:
a) Gli interessi di mora coincidono con il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali su base annua;
Per il Cliente buon pagatore:
b) Per ritardi fino a 10 giorni: gli interessi di mora coincidono con gli interessi legali calcolati su base annua;
c) Per ritardi oltre 10 giorni: gli interessi di mora calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali.
È facoltà di Gaspiu S.r.l. richiedere oltre agli interessi legali il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bollette.

17. Modalità e tempi di sospensione della fornitura:
Gaspiu S.r.l., in caso di mora del Cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione a mezzo lettera raccomandata semplice o a mano indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura.
Gaspiu S.r.l. non può richiedere alla società di distribuzione di sospendere la fornitura al Cliente:
a) In assenza della comunicazione scritta
b) Quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all’esercente nei termini e con le modalità indicate dall’esercente stesso
c) In caso di mancato versamento di importi inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale
d) Durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi
e) Per mancata sottoscrizione del contratto di vendita
Gaspiu S.r.l. può richiedere la sospensione della fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme all’impianto. In caso di sospensione per morosità, Gaspiù S.r.l. su richiesta della società di distribuzione, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

18. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas:
Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta.
Gaspiù S.r.l. è tenuta ad offrire la rateizzazione:
a) Per i Clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevuto successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) Per tutti i Clienti ai quali, a seguito di mal funzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) Per i Clienti con un gruppo di misura accessibile, ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non è offerta per i corrispettivi inferiori a € 50,00. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all’esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

19. Lettura dei misuratori:
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari, da un operatore e tramite autolettura. Qualora, per causa del Cliente, non sia possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo e nel caso il Cliente non provveda direttamente a comunicare la lettura, può essere disposta la chiusura dell’utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. L’Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

20. Irregolare funzionamento del contatore:
Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa del Cliente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall’Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.

21. Verifica dei misuratori a richiesta del Cliente:
Quando un Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l’Azienda, dietro richiesta, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell’Azienda, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla Vigente Normativa di riferimento per il campo della portata teorica del contatore, l’Azienda addebita la spesa di verifica.

22. Norma generale:
L’Azienda ha facoltà di sospendere o non concedere l’erogazione del gas, nei casi in cui si riscontrino inosservanze ed inadempienze sia verso l’uso corretto del gas che verso le disposizioni delle “Norme tecniche per gli impianti interni di utilizzazione del gas stesso” e comunque quando il comportamento del Cliente e degli impianti di proprietà dello stesso possono essere causa di pericolo per le persone e le cose.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Gaspiù S.r.l. nella seduta del giorno 03/12/2002. Gaspiù srl si riserva la facoltà di modificare ed adeguare tale regolamento dandone comunque informazione ai Clienti. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa di settore.

Servizio conciliazione dell’Autorità (ARERA) 

Il cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il Cliente Finale prima di ricorrere al giudice ordinario dovrà obbligatoriamente ricorrere all’esperimento di un tentativo di Conciliazione che pertanto diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi alla giustizia ordinaria.

Sul sito dell’Autorità è a disposizione un’apposita sezione sulla quale trovare maggiori dettagli.

Per informazioni relative all’attivazione di una conciliazione visita questa pagina.

 

Mora e indennizzi

Costituzione in mora e indennizzi automatici

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini indicati, GASPIU’ ENERGIE procederà alla formale costituzione in mora del cliente, e potrà richiedere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora (*).

Pagamento della bolletta in ritardo

In caso di pagamento in ritardo della fattura, GASPIU’ ENERGIE invierà al Cliente un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura, tramite:

  • Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
  • Posta Elettronica Certificata (PEC),

con indicazione del termine ultimo per il saldo della/e fattura/e insoluta/e. Il sollecito, inoltre, indicherà al cliente le modalità attraverso le quali andrà comunicato ad GASPIU ENERGIE l’avvenuto pagamento della/e fattura/e.

Mancato pagamento della bolletta

Protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, GASPIù ENERGIE potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. L’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore potrà essere effettuato dopo 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. In caso di fornitura di energia elettrica, qualora le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni, in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, sarà effettuata la sospensione della fornitura.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento della/e fattura/e.

A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.

Indennizzi automatici

Qualora GASPIU’ ENERGIE non rispettasse le disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a:

  • 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
  • 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
    • Mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
    • Mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora GASPIU’ ENERGIE non sia in grado di documentare la data di invio;
    • Mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. GASPIU ENERGIE corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.

(*) calcolati su base annua al TUR – Tasso Ufficiale di Riferimento – maggiorato del 3,5% (tre e mezzo per cento) o ad altro tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura se ad un Cliente non domestico.

Sono vulnerabili i soggetti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • Coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, aventi diritto al bonus sociale;
  • I soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • Persone che hanno compiuto 75 anni di età (o di età superiore);
  • I soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92. Si precisa che il soggetto con disabilità deve coincidere con l’intestatario della fornitura di gas naturale.

 

In ogni momento è possibile richiedere la tariffa prevista per i clienti vulnerabili compilando il modulo di autocertificazione.

Alternative per i clienti vulnerabili:

  • NUOVO SERVIZIO DI TUTELA VULNERABILITÀ
    Se rientri tra i Clienti vulnerabili fai parte del nuovo Servizio di Tutela della Vulnerabilità dal 1°gennaio 2024 (solo Clienti domestici).
  • PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO
    Sottoscrivi in qualunque momento una qualsiasi offerta a mercato libero di GASPIU’ ENERGIE o con un’altra società di vendita.

Informazioni e reclami

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